PARCO GENOS scarl
Parco Genetico dell'Ogliastra

SEDI E STATUTO

S T A T U T O

Della Società Consortile a responsabilità limitata

Parco Genetico dell'Ogliastra S.cons. a r. l.

"Parco Gen.O.S. cons. a r. l."

Articolo 1 (Denominazione e sede)

E' costituita ai sensi dell'art. 2615-ter C.C. una Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Parco Genetico dell'Ogliastra Società consortile a responsabilità limitata", la quale potrà anche far uso della denominazione abbreviata "Parco Gen.O.S. cons. a r. l.".

Il Consorzio ha sede legale presso la Sede del Comune, Piazza Europa n 1, 08046 Perdasdefogu (Nuoro) e ha sede amministrativa al Km. 8,400, Strada Provinciale n. 55 "Porto Conte-Capo Caccia" Località Tramariglio, 07041 Alghero (Sassari) .

L'Assemblea potrà individuare sedi distaccate presso le strutture degli Enti soci-consorziati e potrà istituire e, altresì, trasferire o sopprimere sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2 (Durata)

Il "Parco Gen.O.S. cons. a r. l." ha la durata fino a tutto il 31 dicembre 2030.

Il termine di durata potrà essere prorogato o abbreviato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione della Società consortile.

Articolo 3 (Scopo)

Il "Parco Gen.O.S. cons. a r. l." non persegue finalità di lucro ed ha lo scopo di svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica di base ed applicata ai processi produttivi con ricaduta socio-economica nell' Ogliastra.

La ricerca genetica del "Parco Gen.O.S. cons. a r. l." si inquadra nell'ambito dell'attività di ricerca di Polaris (Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna), quale importante risorsa territoriale locale riconosciuta dal Documento di Programmazione negoziata per lo sviluppo economico, sociale ed occupazionale per l'Ogliastra, sottoscritto dalla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna in data 9 novembre 1998 a Lanusei (NU).

 

Articolo 4 (Oggetto sociale)

La Società consortile ha per oggetto:

a ) la promozione e lo svolgimento di studi e di attività di ricerca nel campo della biologia umana, vegetale e zootecnologica, con riferimento precipuo ai settori della biotecnologia, della genetica molecolare, della biomedicina, della bioinformatica e della biofarmaceutica. In funzione dell'attività di ricerca potranno essere stipulati contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, privilegiando Enti di ricerca presenti in Ogliastra ed in Sardegna;

b ) l'istituzione, la realizzazione e la gestione di centri per la ricerca scientifica e tecnologica nei predetti settori;

c ) la promozione e lo svolgimento di azioni tendenti alla diffusione della conoscenza di nuove tecnologie, metodologie e processi, al miglioramento di quelle già in uso, nonchè all'individuazione di nuovi campi di applicazione, anche mediante l'acquisizione di ricerche e risultati ottenuti da altri Enti;

d ) la promozione e lo svolgimento di attività di formazione nei settori di ricerca di cui alla lettera a), attraverso la stipulazione di opportune convenzioni e l'adozione di programmi coordinati con Istituti, Scuole, Fondazioni, Università;

e ) la realizzazione di progetti comuni e di più ampie forme di collaborazione, ivi compresa la costituzione di consorzi ad hoc, con istituzioni universitarie ed altri Enti di ricerca e formazione, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, aventi oggetto analogo o affine al proprio;

f ) la certificazione della qualità dei materiali e dei prodotti nei settori di attività della Società consortile;

g ) l'effettuazione di tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, e connesse prestazioni di garanzia, e di tutte le altre attività qui non menzionate, necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi della Società consortile e delle finalità di cui all'art. 3.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, il "Parco Gen.O.S. cons. a r. l." utilizzerà prioritariamente, nell'ambito della propria sede o delle altre sedi operative distaccate, in comodato gratuito, i complessi, le strutture, i laboratori e le attrezzature rese volontariamente disponibili dai singoli Soci-consorziati.

Nel rispetto della normativa vigente, il "Parco Gen.O.S. cons. a r. l." utilizzerà prioritariamente le risorse umane e sociali presenti sul territorio locale.

 

Titolo II

Partecipazioni - Obblighi dei Soci - Recesso - Esclusione

Articolo 5 (Partecipazioni)

Possono entrare a far parte della compagine sociale del "Parco Gen.O.S. cons. a r. l." gli Enti, pubblici o privati, a qualunque titolo costituiti, con finalità e oggetto sociale compatibili con le finalità istituzionali del "Parco Gen.O.S. cons. a r. l.".

L'ammissione dei nuovi Soci che possiedano i requisiti di cui al primo comma è deliberata dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale tanto in prima quanto in seconda convocazione.

In caso di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, le quote, a parità di condizioni, devono essere offerte in prelazione ai Soci-consorziati. Per l'esercizio del diritto di prelazione deve essere concesso un termine non inferiore ai trenta giorni.

In caso di aumento del capitale, le quote di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai Soci-consorziati in proporzione alle quote possedute. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore ai trenta giorni. I Soci-consorziati che esercitano il diritto di opzione hanno diritto di prelazione sulle quote rimaste inoptate.

Articolo 6 (Obblighi dei Soci-consorziati)

I Soci-consorziati devono osservare lo Statuto ed il regolamento consortile

 

Articolo 7 (Recesso-Esclusione)

Ogni Socio-consorziato può recedere dalla Società consortile mediante dichiarazione motivata comunicata al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata. Il recesso avrà effetto a partire dalla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stata presentata la relativa dichiarazione.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, con il voto favorevole dei Soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale, può deliberare l'esclusione del Socio-consorziato nei casi di perdita dei requisiti di cui all'art. 6 o di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto e dal regolamento consortile, nonchè per altri gravi motivi che possano ledere gli interessi o l'immagine della Società.

Nei casi di recesso ed esclusione di Soci-consorziati, le relative quote di partecipazione sono ripartite proporzionalmente tra i Soci residui.

Titolo III

Utili - Capitale e Patrimonio sociale

Articolo 8 (Utili)

Il "Parco Gen.O.S. cons. a r.l." non persegue finalità di lucro e non distribuisce utili ai Soci-consorziati.

Gli eventuali avanzi di gestione della Società devono essere reinvestiti nell'attività o accantonati nei fondi di riserva ordinari e straordinari.

Articolo 9 (Capitale e Patrimonio sociale)

 

Il capitale della Società Consortile è fissato in 65.000 Euro ed è ripartito in quote ai sensi di legge. Può essere conferito anche con beni diversi dal denaro osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Il patrimonio sociale del "Parco Gen.O.S. cons. a r.l." è costituito:

  • dal capitale sociale;

  • dai corrispettivi per i servizi prestati dalla Società consortile;

- dalle quote annuali di 8.500 Euro per ciascun Socio consorziato

  • dalle riserve ordinarie e straordinarie;
  • dai beni mobili ed immobili acquisiti dalla Società consortile;

  • dai contributi pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

 

Titolo IV

Organi sociali

Articolo 10 (Organi sociali)

Sono organi del "Parco Gen.O.S. cons. a r.l":

- l'Assemblea dei Soci;

- il Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Comitato Tecnico Scientifico;

- il Collegio dei Sindaci.

 

 

Articolo 11 (Assemblea)

All'Assemblea dei Soci del "Parco Gen.O.S. cons. a r.l" possono partecipare tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote di capitale sottoscritte.

Ha, inoltre, diritto di partecipare all'Assemblea il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, con diritto di esprimere pareri consultivi.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno, la prima entro il mese di aprile e la seconda entro il mese di dicembre, per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo della Società.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ai singoli soci ed agli altri soggetti aventi diritto a partecipare all'Assemblea, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora delle riunioni in prima e seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto, l'indicazione degli articoli dei quali si propone la modifica con il testo delle modifiche.

La seconda convocazione dell'Assemblea non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 12 (validità dell'Assemblea)

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione quando siano presenti tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Per le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto e per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale anche in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Società consortile, la devoluzione del patrimonio e la nomina dei liquidatori e dei loro poteri è necessario il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Nel caso di delibere relative a valutazioni di merito su persone o all'attribuzione di cariche si applica il sistema di votazione a scrutinio segreto; negli altri casi, la scelta del sistema di voto spetta all'Assemblea e può essere demandata al Presidente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea.

Articolo 13 (attribuzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea, previa determinazione nel numero, nomina i membri del Consiglio di Amministrazione della Società e, fra essi, il Presidente;

  • i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Sindaci;
  • i membri del Comitato Tecnico Scientifico.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo redatti dal Consiglio di Amministrazione e delibera sull'ammissione di nuovi soci.

L'Assemblea determina i criteri di rimborso delle spese dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico, determina l'emolumento spettante ai membri del Collegio dei Sindaci ed eventualmente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea inoltre delibera l'accettazione di lasciti e donazioni e la proroga o lo scioglimento anticipato della Società consortile, la devoluzione del patrimonio e la nomina dei liquidatori e dei loro poteri.

Articolo 14 (Presidente)

Il Presidente:

  • convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione della Società consortile e ne attua le delibere;
  • dà attuazione agli altri incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
  • rappresenta il "Parco Gen.O.S. cons. a r.l" nei confronti dei terzi ed in giudizio;
  • nei casi di necessità ed urgenza, nelle more di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, adotta provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dall'Organo competente nella prima riunione utile.

Articolo 15 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di nove membri che restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e possono essere invitati a partecipare esperti nelle materie all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni così del Consiglio come del Comitato esecutivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le stesse sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato o dal Presidente a sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno tre Consiglieri di Amministrazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione; in caso di necessità e urgenza l'avviso può essere inviato anche a mezzo telegramma o telefax almeno due giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicate le materie da trattare iscritte all'ordine del giorno ed in allegato deve essere fornita l'eventuale documentazione a supporto dei relativi argomenti.

 

Articolo 16 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Salvo quanto espressamente attribuito all'Assemblea dei Soci dal presente statuto e dalle norme di legge, al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire e delegare proprie attibuzioni ad un Comitato esecutivo, composto di tre membri, come pure ad uno o più dei Consiglieri di amministrazione;

  • redige, entro il mese di ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo e, entro il mese di marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • propone all'Assemblea l'esclusione dei Soci-consorziati e l'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 17 (Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico, Organo di consulenza del Consiglio di Amministrazione, supporta il Consiglio stesso nella definizione delle linee di indirizzo scientifico e tecnologico del "Parco Gen.O.S. cons. a r. l." e ha la funzione di valutare e monitorare i programmi di ricerca svolti.

Il Comitato Tecnico Scientifico viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di sette membri che restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Tecnico Scientifico elegge al suo interno il Presidente.

La carica di Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è cumulabile con la carica di Presidente del "Parco Gen.O.S. cons. a r. l.".

Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal suo Presidente almeno quattro volte l'anno ed alle sue riunioni può assistere il Presidente del Consiglio di amministrazione ove non ci sia coincidenza di cariche.

Articolo 18 (Collegio Sindacale)

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'Albo Professionale dei Revisori Ufficiali dei Conti

Titolo V

Personale

Articolo 19

Il "Parco Gen.O.S. cons. a r. l.", per lo svolgimento della sua attività ed il raggiungimento dei suoi scopi si può avvalere di personale distaccato o comandato dagli Enti Soci consorziati, di personale convenzionato e di personale assunto in organico.

La pianta organica è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione e individua i profili professionali ed economici delle singole figure.

Titolo VI

Scioglimento

Articolo 20 (Scioglimento)

In caso di scioglimento del "Parco Gen.O.S. cons. a r. l.", l'Assemblea dei Soci-consorziati provvede alla nomina dei liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio residuo in conformità alle finalità previste nel presente Statuto.

In ogni caso i beni attribuiti alla Società consortile in comodato gratuito dovranno essere restituiti agli Enti comodanti nello stato in cui si trovano al momento dello scioglimento. Le eventuali migliorie apportate agli immobili, se non separabili, seguiranno gratuitamente la sorte del bene principale.

All'atto dello scioglimento, tutti i progetti di ricerca realizzati o gestiti del "Parco Gen.O.S. cons. a r. l." ed i relativi finanziamenti, dovranno essere offerti agli Enti Soci-consorziati.

Titolo VII

Articolo 21

Disposizione generale

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle Leggi speciali in materia.

Webmaster: Stefano Pilia
pilia@sfirs.it